Scattano 10 ore annue di permesso retribuito in più per alcuni lavoratori malati e per genitori di figli minori con gravi patologie.
Le novità sui permessi retribuiti stanno creando molta confusione, soprattutto perché vengono spesso presentate come un’estensione della Legge 104. In realtà, dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore una tutela distinta, introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 2025, che riconosce dieci ore annue aggiuntive ad alcuni lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Non si tratta quindi di un aumento generalizzato dei tre giorni mensili previsti dall’articolo 33 della 104, ma di un beneficio separato, pensato per consentire visite, esami, analisi e cure mediche frequenti in presenza di specifiche patologie.

Chi può avere le dieci ore retribuite in più dal 2026
La nuova misura spetta ai dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, purché comportino un’invalidità pari o superiore al 74%. Serve inoltre una prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata. Le ore aggiuntive possono essere usate per visite mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, oltre che per cure frequenti.
La tutela è riconosciuta anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle stesse patologie. L’INPS ha chiarito che, nel caso dei figli minori, il requisito dell’invalidità si considera soddisfatto se il minore è già titolare di indennità di frequenza. Restano invece esclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo autonomi. Nel settore privato l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata tramite conguaglio, mentre nel pubblico è gestita direttamente dall’amministrazione.
Cosa c’entra la Legge 104 e cosa devono fare le PA entro il 31 marzo
Il collegamento con la Legge 104 nasce soprattutto dal fatto che, nello stesso periodo, le Pubbliche amministrazioni devono continuare a gestire gli adempimenti legati ai permessi ex articolo 33. PerlaPA ha ricordato infatti la scadenza del 31 marzo 2026 per la trasmissione dei dati, e la banca dati riguarda i dipendenti pubblici che usufruiscono dei permessi fino a tre giorni al mese per assistere una persona con disabilità o per sé stessi, se disabili.
Le FAQ ufficiali precisano anche che devono essere comunicati non solo i permessi effettivamente fruiti, ma pure i nominativi dei beneficiari che non hanno utilizzato alcun permesso nell’anno di riferimento. Inoltre, nella rilevazione rientrano solo i permessi orari o giornalieri previsti dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 104, mentre i congedi straordinari restano esclusi. Proprio per questo è bene non confondere i due piani: da una parte c’è il monitoraggio dei permessi 104 nella PA, dall’altra c’è la nuova tutela delle dieci ore annue aggiuntive prevista dalla legge 106/2025, che ha una platea molto più circoscritta e non si estende, per esempio, ai figli adulti che assistono un genitore malato o al coniuge caregiver. Quest’ultimo punto discende direttamente dal testo di legge, che riconosce il diritto solo al lavoratore malato oppure al dipendente con figlio minorenne nelle condizioni previste.